La Certificazione per l’aggiornamento obbligatorio valido fino al 09 ottobre 2021, come imposto dal D. M. 140/14.
La Certificazione aggiornamento obbligatorio è condizione essenziale per lo svolgimento della professione di amministratore di condominio, tanto da poter essere richiesta dal condominio che si amministra o da amministrare.
Obbligo di formazione periodica per gli amministratori di condominio
La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all’amministratore l’obbligo di aggiornarsi periodicamente per poter assumere (e mantenere) gli incarichi di gestione.
Niente formazione periodica?
La nomina dev’essere considerata nulla ed ogni condomino potrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria per vederla invalidata.
Questo genere di mancanza, infatti, non comporta la cessazione automatica dell’incarico come accade, ad esempio, per una condanna penale o un protesto (cfr. art. 71-bis, quarto comma, disp. att. c.c.).
In definitiva, quindi, la situazione degli obblighi formativi connessa all’assunzione degli incarichi (considerando l’interpretazione del concetto di cadenza annuale scelta dallo scrivente) è la medesima:
a) l’amministratore di condominio deve adempiere al proprio obbligo formativo per il primo anno entro il 9 ottobre 2015;
b) chi non adempie entro tale data, non potrà assumere incarichi per l’anno successivo, nemmeno sanando quella mancanza frequentando più ore nel corso dell’anno successivo;
c) di conseguenza verificata questa mancanza ciascun condomino potrà agire per ottenere l’accertamento di nullità della nomina per mancanza del requisito di formazione periodica.