Cos’è il Superbonus 110%

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Cos’è il Superbonus 110%?

Una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali:

condomìni;

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991;

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Regole generali:

Il Superbonus 110% è fruibile in 5 anni spetta anche ai seguenti interventi (c.d. trainati), a condizione che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, e che siano svolti congiuntamente.

Vale a dire nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ad uno degli interventi trainanti sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti.

Non è richiesta la presenza congiunta dell’intervento trainante in caso di edificio sottoposto ad uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali, ma resta ferma la condizione del miglioramento della classe energetica di due classi o il conseguimento della classe più alta:

Infissi, pannelli fotovoltaici …

a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici), all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (per un ammontare delle spese pari a euro 3.000);

all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici (con tetto di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell’impianto);

all’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (nel limite di spesa di 1.000 per ogni KW);

Disposizioni relative al Superbonus 110%

Le disposizioni relative al Superbonus 110% si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019;

L’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio.

Lo stesso soggetto può ottenere l’Ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari; tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

E’ previsto l’Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni nei limiti stabiliti.

E’ necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edifico unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

E’ necessario un attestato di prestazione energetica (APE)

prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus 110% è: la detrazione…

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.

Per le operazioni che possono accedere Superbonus 110% ad altre tipologie di detrazioni (ad es. ristrutturazioni edilizie, restauro facciate ecc.) la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione è calcolata su determinati massimali di spesa e/o detrazione stessa, secondo gli importi stabiliti dalla legge fissati con riferimento alle singole tipologie di intervento.

Cedere il credito d’imposta

La normativa prevede specifici adempimenti per cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% o ottenere lo sconto in fattura.

In particolare il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997).

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

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