Cessione del credito Condominio
È un’operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.
Sulla base di quantoprevisto dal Decreto Rilancio, l’opzione è ammessa:
• per i soggetti che hanno sostenuto, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), spese a cui si applica una detrazione nella misura del 110% (c.d. Superbonus);
• per i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese a cui si applica una detrazione per Ecobonus o altri bonus fiscali “edilizi”.
L’operazione di Cessione del credito si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta:
• nel caso in cui i lavori non siano ancora stati eseguiti: un contratto di cessione condizionato la cui efficacia è subordinata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive.
In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto entro il 31.12.2021;
La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL).
I SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori.
• nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti: un contratto di cessione di credito sorto.
Il Cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione del credito e garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto;
in caso di cessione condizionata del credito, dovrà esserlo al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate.
Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati:
• Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi Superbonus su singole unità immobiliari, nel massimo di due.
Per gli interventi antisismici rientranti nel Superbonus l’unico limite operante è l’ubicazione delle unità immobiliari in zone a rischio sismico 1, 2 e 3);
• Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia).
In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito di imposta per il tramite dell’amministratore.
Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
Istituti autonomi case popolari (IACP)
Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)
L’offerta è rivolta anche ai soggetti:
persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni incapienti, titolari di redditi in regime forfetario;
possessori di soli redditi a tassazione separata, che pur non potendo sfruttare direttamente la detrazione per mancanza di IRPEF sufficiente, possono effettuare gli interventi agevolati e optare poi per la successiva cessione del credito alla Banca.
Di seguito si riportano le condizioni sospensive previste nel caso di contratto di cessione condizionato.
Condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito di imposta per Superbonus 110%
Per Superbonus 110%, l’operazione di cessione diventa efficace a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive sottoelencate ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori:
• rilascio del Visto di conformità sulla Comunicazione;
dell’asseverazione da parte dal tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica;
da parte dell’ENEA serve la ricevuta riguardante l’avvenuta presentazione dell’asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica
l’asseverazione per interventi antisismici, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali;
devono essere iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza;
la dichiarazione da parte di chi ha apposto il Visto di conformità attestante la propria abilitazione, l’avvenuta stipula della polizza RC professionale;
l’invio della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa.
Condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito di imposta per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi
Per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi, l’operazione di cessione diventa efficace a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive sottoelencate ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori:
con riferimento ad ogni SAL:
rilascio dell’asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento;
presentazione delle fatture e dei bonifici “parlanti” relativi alle spese sostenute;
inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa;
con riferimento alla fine lavori:
rilascio dell’asseverazione da parte del soggetto abilitato che i lavori effettuati siano coerenti, ai sensi della normativa di riferimento, con la tipologia di intervento;
rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta presentazione della documentazione prevista con il codice CPID (solo per interventi di riqualificazione energetica);
presentazione delle fatture e dei bonifici “parlanti” relativi alle spese sostenute;
inoltro della Comunicazione e il rilascio della ricevuta da parte del Debitore attestante la presa in carico della stessa.
Per accedere al prodotto il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso una qualunque banca.
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