Assemblee di Condominio tra divieti e difficoltà
Con il DPCM in vigore da lunedì 26 ottobre, sono sospesi convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Chiaramente in questa situazione è sufficiente che un solo condominino si dica indisponibile ad uscire di casa perché l’assemblea non possa svolgersi. Non è neppure ipotizzabile che l’amministratore insista per convocarla, neppure avendo a disposizione la terrazza condominale, come in alcuni casi si è tentato di fare. Art. 66 disposizioni di attuazione del c.c. Quanto alle modalità della riunione a distanza, il nuovo testo dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile apre a questa modalità, anche se non prevista dal regolamento condominiale, ma solo “previo consenso di tutti i condomini”. Riteniamo che un’assemblea di condominio rientri nelle più generiche “attività convegnistiche e congressuali” il cui svolgimento deve al momento ritenersi sospeso, salvo che non possa essere tenuta in modalità remota. L’assimilazione del concetto di “riunione privata” a quella condominiale, sostenuta nella circolare del Ministero, fa riferimento alla circostanza che nella riunione privata non si utilizzano “locali pubblici o aperti al pubblico”. Di contro, precedenti provvedimenti raccomandano la tenuta delle riunioni in locali appositamente attrezzati: un’eventuale riunione svolta in aree private (e tali non sono neanche il lastrico condominiale o l’androne), costituisce facilmente “assembramento” con tutte le conseguenze del caso e i divieti del momento.Assemblee di Condominio tra divieti e difficoltà: precisazioni.
La precisazione del Ministero dell’Interno in merito alla distinzione fra “riunioni private” ed “attività convegnistiche”, riteniamo oggi sia un nonsense.Tra l’altro convegno e riunione sono considerai sinonimi e, soprattutto, vanno intesi nello spirito della salvaguardia della salute di tutti.
Stante, inoltre, la natura particolarmente eccezionale delle disposizioni “anti assembramento” – non va dimenticato che siamo in piena pandemia – l’amministratore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per la non tenuta delle assemblee. Viceversa potrà essere chiamato a rispondere, civilmente e penalmente, delle conseguenze che potrebbero verificarsi a seguito della tenuta di un’assemblea condominiale. Il resto è comunque e solo buon senso.0