Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che norma Ecobonus al 110%
Finalmente è completato il quadro normativo relativo al superbonus: è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre scorso il decreto che norma Ecobonus al 110%.
Siamo, quindi, nella fase conclusiva di un iter che ha subito, nel tempo, continui ritocchi che, di fatto, hanno reso incerto e, quindi, inapplicabile la procedura.
In particolare è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2020 del MISE.
Nel testo si era già prevista la sua entrata in vigore all’epoca della pubblicazione sul sito del MISE, diverso invece per il decreto Prezzi che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò significa che il decreto Prezzi è in vigore dal 6 ottobre scorso, ed è, quindi, terminato il c.d. “periodo transitorio”.
Il decreto Prezzi o Requisiti tecnici fissa i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi per beneficiare delle agevolazioni del Superbonus 110%, nonché i massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento.
Il provvedimento definisce i criteri che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.
Il decreto Asseverazioni è un provvedimento nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa: definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti, tra cui l’Enea.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore complessivo dei lavori preventivato.
Ricordiamo quali sono i lavori trainanti che danno diritto allo sconto del 110%:
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.
Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.
Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.