Superbonus 110%

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interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate 408/2020 precisa che l’installazione del solo cappotto interno in un’unità immobiliare in condominio non può accedere al Superbonus per il cappotto termico interno come intervento trainante.

In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che il Superbonus 110 % spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici.

Il cappotto interno di un’unità immobiliare (Superbonus 110 %)

Il cappotto interno di un’unità immobiliare, fa parte della tipologia dei lavori “trainati”, rientranti nel Superbonus 110 % solo se vengono effettuate contestualmente ad almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

Con detta risposta l’Agenzia lascia intendere che nei condomini è necessario che l’intervento ‘trainante’, come il cappotto termico, venga realizzato sulle parti comuni e non all’interno del singolo appartamento. 

L’Agenzia, però, ammette al beneficio del 110% la realizzazione di un cappotto termico su una porzione dell’involucro esterno vengano rispettati tutti i requisiti previsti dal Superbonus.

L’intervento deve riguardare una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.