Innovazioni in condominio
Per quanto concerne il concetto di innovazioni in condominio
la dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’innovazione costituisca un opus novum o un quid novi rispetto alla costruzione già esistente. In particolare, l’aspetto innovativo si manifesta in qualsiasi modificazione, materiale o funzionale, della cosa comune, che comporti aggiunte materiali o mutamenti della destinazione originaria del bene.Le innovazioni in condominio presentano un duplice carattere:
uno riferibile al bene comune ed al tipo di intervento che su di esso si intende operare, l’altro che è rappresentato dall’interesse della maggioranza dei condòmini all’esecuzione dei lavori innovativi. Le innovazioni in condominio quindi, non è una qualsiasi modificazione del bene comune, ma una nuova opera che altera l’entità materiale del bene, nella sostanza e/o nella forma, e ne determina una modificazione della sua destinazione d’uso per favorire ed aumentare la funzionalità e il valore dell’edificio. Diversamente, quando cioè l’opera non presenti i suddetti caratteri, non trattasi di innovazione ma di semplici atti di ordinaria amministrazione, i quali concretizzano una maggiore e più intensa utilizzazione della cosa comune da parte del singolo.Non possono considerarsi innovazioni in condominio
quelle opere dirette alla conservazione della cosa comune e che ne importino una semplice miglioria, aumentando l’utilità del bene comune. Alle spese relative alla suddetta installazione, dovranno, quindi, partecipare tutti i condòmini, compresi coloro che intendano rinunciare al servizio, o che abitando ai piani inferiori non risentono o risentono in misura inferiore delle carenze idriche, a causa delle quali si è resa necessaria l’opera.Le innovazioni in condominio
L’art. 1120 c.c. recita “I condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 c.c., possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni…” Le innovazioni in condominio, per essere considerata tale deve, quindi, essere deliberata in sede di assemblea dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio condominiale ed, inoltre, deve essere realizzata nell’interesse della collettività essendo interventi che incidono sull’essenza del bene comune alterandone la funzione e la destinazione.Le innovazioni consentite, per essere legittimamente eseguite, devono essere approvate con la maggioranza di cui all’art. 1136, V° co. c.c..
La delibera di innovazione, votata con la maggioranza di cui sopra, vincola tutti i condòmini, compresi i dissenzienti e gli assenti. Qualora ci si trovasse nei casi di seguito riportati, ai sensi dell’art. 1120, II co. c.c., i condomini possono disporre le innovazioni con la sola maggioranza indicata dall’art. 1136, II° co c.c.: 1) in caso di opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) in caso di opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o rinnovabili. 3) in caso di installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze. UFFICIO Via Salboro n. 41-A 35124 Padova Tel. 392 5825744 E-mail: lafortezza.studio@gmail.com Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 Si riceve su appuntamento.0