Innovazioni in condominio

Amministrazioni-Condominiali-Pasquali-immagine-innovazioni-in-condominio

Per quanto concerne il concetto di innovazioni in condominio

la dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’innovazione costituisca un opus novum o un quid novi rispetto alla costruzione già esistente. In particolare, l’aspetto innovativo si manifesta in qualsiasi modificazione, materiale o funzionale, della cosa comune, che comporti aggiunte materiali o mutamenti della destinazione originaria del bene.

Le innovazioni in condominio presentano un duplice carattere:

uno riferibile al bene comune ed al tipo di intervento che su di esso si intende operare, l’altro che è rappresentato dall’interesse della maggioranza dei condòmini all’esecuzione dei lavori innovativi. Le innovazioni in condominio quindi, non è una qualsiasi modificazione del bene comune, ma una nuova opera che altera l’entità materiale del bene, nella sostanza e/o nella forma, e ne determina una modificazione della sua destinazione d’uso per favorire ed aumentare la funzionalità e il valore dell’edificio. Diversamente, quando cioè l’opera non presenti i suddetti caratteri, non trattasi di innovazione ma di semplici atti di ordinaria amministrazione, i quali concretizzano una maggiore e più intensa utilizzazione della cosa comune da parte del singolo.

Non possono considerarsi innovazioni in condominio

quelle opere dirette alla conservazione della cosa comune e che ne importino una semplice miglioria, aumentando l’utilità del bene comune. Alle spese relative alla suddetta installazione, dovranno, quindi, partecipare tutti i condòmini, compresi coloro che intendano rinunciare al servizio, o che abitando ai piani inferiori non risentono o risentono in misura inferiore delle carenze idriche, a causa delle quali si è resa necessaria l’opera.

Le innovazioni in condominio

L’art. 1120 c.c. recita “I condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 c.c., possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni…” Le innovazioni in condominio, per essere considerata tale deve, quindi, essere deliberata in sede di assemblea dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio condominiale ed, inoltre, deve essere realizzata nell’interesse della collettività essendo interventi che incidono sull’essenza del bene comune alterandone la funzione e la destinazione.

Le innovazioni consentite, per essere legittimamente eseguite, devono essere approvate con la maggioranza di cui all’art. 1136, V° co. c.c.. 

La delibera di innovazione, votata con la maggioranza di cui sopra, vincola tutti i condòmini, compresi i dissenzienti e gli assenti. Qualora ci si trovasse nei casi di seguito riportati, ai sensi dell’art. 1120, II co. c.c., i condomini possono disporre le innovazioni con la sola maggioranza indicata dall’art. 1136, II° co c.c.: 1) in caso di opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) in caso di opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o  rinnovabili. 3) in caso di installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.   UFFICIO Via Salboro n. 41-A 35124 Padova Tel. 392 5825744 E-mail: lafortezza.studio@gmail.com Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 Si riceve su appuntamento.