Il compenso extra per l’amministratore non è fiscalmente detraibile

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Solo se allo stesso si conferisce la veste di “responsabile dei lavori”.


Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello 913-471/2002 formulato da un condominio di Rieti e reso noto dal Presidente di Valore Aggiunto, Massimo Antonelli, appena pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre operare una distinzione tra l’attività che definiamo istituzionale dell’amministratore e quella connessa alle norme dettate in materia di sicurezza nei cantieri.

Al riguardo è stato affermato che qualora “in assenza della nomina di un responsabile dei lavori, l’amministratore di condominio avesse rivestito contemporaneamente due ruoli, quello di committente e quello di responsabile dei lavori con gli obblighi e le responsabilità ad esso collegati.

In tal caso, il compenso extra fatturato separatamente e corrisposto all’amministratore come “ committente e responsabile dei lavori”.

Avrebbe potuto accedere alla detrazione in quanto spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio” 

(Interpello 913-471/2020 reso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio).

La nomina del Responsabile dei Lavori non è obbligatoria, nemmeno per il caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, e in mancanza il ruolo è ex lege rivestito dal committente, nel caso del condominio dall’amministratore, quale legale rappresentante.

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