Animali domestici nel condominio
Animali in condominio
a) Animali domestici (*)
Il nuovo precetto introdotto, al comma 5° dell’articolo 1138 cod. civ. stabilisce che: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Il diritto alla coabitazione con l’animale riguarda le parti di proprietà esclusiva, in relazione ai beni comuni occorre rispettare le regole generali di cui all’art. 1102 c.c., ossia ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ut supra ricordato, il diritto di possedere un animale domestico nella propria abitazione implica anche la possibilità di poter disporre degli spazi comuni, come l’ascensore, le scale, il cortile. Naturalmente la fruizione dei beni appartenenti a tutti i condomini deve avvenire nel rispetto delle norme di legge. Il proprietario deve avere un certificato che ne attesti la legale provenienza e godere di un’autorizzazione sanitaria. Egli, inoltre, risponde per eventuali danni cagionati (art. 2052 c.c.) sia civilisticamente che penalmente. È fatto assoluto divieto di detenere animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
b) Animali non convenzionali e vita condominiale
Sono considerati selvatici: «tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo» (art. 1, D. M. 19 aprile 1996).
E’ lecito detenere animali esotici purché siano rispettate le norme sanitarie di riferimento. L’animale deve essere tenuto in spazi idonei e possibilmente occorre ricreare il suo habitat. E’ necessario osservare le normative di riferimento sia per la detenzione nelle zone di proprietà esclusiva che in quelle comuni.
L’inosservanza della legge, in relazione al possesso di animali pericolosi, può comportare anche conseguente penalistiche (legge 150/1992), quali l’arresto e l’ammenda. Il Proprietario risponde per eventuali danni prodotti dall’animale (art. 2052 c.c.) e, in caso di animali pericolosi, è opportuno stipulare l’assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi. L’assicurazione è obbligatoria per i “cani e animali a rischio aggressività”.
(*) Art. 2052 C.C. – Regole di permanenza degli animali da compagnia, domestici e d’affezione in condominio
a) Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzione. Pertanto, nel caso in cui si abbia un cane è necessario impiegare il guinzaglio, dotarsi di museruola e di kit per raccogliere eventuali deiezioni. Ricordiamo che il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone.
b) Omessa custodia / Abbandono animali
È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia”.
c) Immissioni intollerabili / Disturbo della quiete notturna
Il condomino, sarà ritenuto responsabile qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili oppure di odori sgradevoli. Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di “disturbo del riposo delle persone”. Peraltro, l’art. 659 C.P. “impone ai padroni degli animali di “impedirne lo strepito”, cosicché non può essere invocato un “istinto insopprimibile” del cane per sostenere l’insussistenza del reato. Va evidenziato che il cane ha il diritto di abbaiare ma va prestata particolare attenzione alle immissioni di rumori molesti o odori sgradevoli senza trascurare che un cane che abbai oltre misura è spesso espressione di un disagio sofferto dall’animale stesso.
Come previsto dall’art. 674 C.P., in merito alla pulizia delle deiezioni e agli odori sgradevoli degli animali domestici, si ricorda che il proprietario dell’animale è ritenuto responsabile civilmente e penalmente nel caso non provveda con adeguata pulizia del luogo in cui custodisce i propri animali, provocando in tal modo esalazioni maleodoranti percepite in modo opprimente dai condomini.