Combinare interventi trainanti e trainati
Per migliorare l’impatto sarà necessario combinare interventi trainanti e trainati. Diversi lavori si sommano per arrivare alla valutazione della classe energetica.
Considerando i bassi limiti di spesa previsti per i tre nuovi interventi trainanti dell’ecobonus al 110% e che per ottenere il miglioramento della classe energetica dell’edificio o della casa a schiera vanno considerati tutti i lavori green effettuati, oltre che l’eventuale installazione dell’impianto fotovoltaico, la massimizzazione del bonus fiscale potrà essere ottenuta solo dopo un’accurata analisi del budget di spesa dei singoli interventi da pianificare.
Facciamo un esempio pratico:
Le novità apportate dall’ultimo D.L. 34/2020 “Rilancio Italia” offrono la possibilità di usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute, a partire dal 1 Luglio 2020 per:
- Riqualificazione energetica e antisismica degli immobili;
- Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Per un importo lavori pari a 100.000 Euro necessari per eseguire interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica di un immobile, lo stato riconosce al committente un Bonus sotto forma di credito di imposta pari a 110.000 Euro, che potrà essere impiegato nei modi seguenti:
a) in compensazione con il pagamento delle tasse;
b) ceduto all’impresa che realizzerà i lavori in cambio di uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori.
Hai capito bene!
La misura del governo Conte è stata ideata per innescare un virtuoso meccanismo di mercato, nel quale:
- i cittadini potranno eseguire lavori di ristrutturazione senza alcun esborso;
- le piccole e medie imprese del comparto e dell’indotto, ormai allo stremo da anni, potranno lavorare di più grazie ai maggiori incentivi e all’aumento della richiesta;
- lo Stato vedrà conseguentemente accrescere in maniera esponenziale il tasso di occupazione in un settore asfittico ma importantissimo per il PIL Italia.
Requisiti
Ai fini dell’accesso alla agevolazione del 110% gli interventi di riqualificazione energetica, dovranno necessariamente garantire:
- il miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato/immobile di due classi energetiche;
oppure
- il salto di classe da B ad A, da dimostrare con Attestato di Prestazione Energetica ante e post opera, rilasciato da un Tecnico Abilitato in forma di Dichiarazione Asseverata.
Per quanto riguarda il miglioramento del rischio sismico, gli interventi dovranno garantire il passaggio minimo ad una classe di rischio inferiore.
I requisiti dei lavori agevolabili con il bonus 110%
A tal proposito viene richiamato l’articolo 119 del DL 34/2020:
- la detrazione del 110% richiede spese documentate;
- le spese devono essere sostenute dal contribuente nell’arco temporale che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- la detrazione 110% viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Nello specifico degli interventi ammessi la normativa prevede:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cd. “cappotto termico”). Il tetto massimo è fissato a euro 60.000 per ogni unità immobiliare;
- lavori che interessano le parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Le caratteristiche sono quelle specificate nel decreto e da un regolamento UE (811/2013) al quale il decreto fa esplicito riferimento. La soglia massima in questo caso scende a euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte. Vi rientrano anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
- lavori eseguiti in edifici unifamiliari e funzionali alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria a pompa di calore e con altre caratteristiche tecniche indicate dal decreto. La detrazione per questo tipo di interventi prevede come tetto massimo la somma di euro 30.000.
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