VICINI RUMOROSI E ORARI CONDOMINIALI
Gestire i rapporti di vicinato diventa un sottile gioco di equilibrio tra tolleranza e difesa della propria libertà.
I rapporti di vicinato
C’è il vicino invisibile che ti chiede scusa per ogni rumore molesto e quello che sembra un vero e proprio bullo, intento a studiare ogni giorno nuovi modi per dar fastidio al prossimo.
Se in inverno il problema sembra leggermente più tollerabile vuoi per i ritmi di vita più serrati e gli orari diversi, l’estate è il periodo in cui la pazienza è messa a dura prova.
Bambini che giocano sotto la tua finestra alle tre del pomeriggio, famiglie che accendono il barbecue grigliando non solo le loro bistecche ma anche il tuo bucato appena steso. Insomma, c’è veramente da perdere la testa! Come puoi difenderti?
La legge parla chiaro, ogni condomino è tenuto al rispetto degli orari di riposo.
Per tutelarsi da queste situazioni fastidiose è necessario, in un primo momento, rivolgersi all’Amministratore Condominiale per verificare se nel regolamento condominiale esiste una clausola inerente ai divieti di attività rumorose.
Il regolamento condominiale
Nel caso in cui sia effettivamente presente la clausola sarà necessario verificare se l’attività rumorosa coincida effettivamente con quella vietata.
L’Amministratore di Condominio
Infatti, l’Amministratore di Condominio, è legalmente obbligato a far sì che i condòmini rispettino il regolamento condominiale, pertanto, in caso di violazione di una norma, deve richiamare per iscritto il condomino responsabile del problema. Inoltre, se il regolamento lo prevede, il condomino può essere sanzionato.
L’argomento dei rumori molesti è stato riformulato all’interno della Legge di Bilancio 2019 con l’ordinanza n.32943/2018.
Il rumore è regolato dall’art. 844 c.c. – Immissioni dove, per “immissioni” vengono considerate tutte quelle intrusioni, quindi anche quelle acustiche, che derivano direttamente o indirettamente dall’attività del proprietario di un fondo e che interferiscono col diritto di proprietà del vicino limitando il pieno godimento del fondo stesso. Quindi, se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica recando un danno agli altri, è ritenuta illecita da un punto di vista civilistico.
Naturalmente questa norma lascia ampio spazio al giudice che agirà a seconda del caso per verificare l’intollerabilità del rumore prendendo in considerazione vari aspetti come l’insistenza, l’entità del rumore e il luogo in cui si verifica. Solitamente l’intollerabilità del rumore sussiste quando il livello medio supera i 3,5 decibel.
In ogni caso ogni condomino è tenuto al rispetto delle ore di silenzio che, generalmente, sono determinate dai singoli regolamenti condominiali e che colpiscono le fasce orarie che vanno da prima delle 8.00 a dopo le 21.00, mentre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 il livello di tollerabilità è maggiore.
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI PASQUALI
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