La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all’amministratore l’obbligo di aggiornarsi periodicamente per poter assumere (e mantenere) gli incarichi di gestione.
L’obbligo non ha una durata minima ma una cadenza annuale, è il corso di aggiornamento che deve avere una durata minima di quindici ore. Poi, chiaramente, il combinato disposto di queste due norme fa si che si possa sintetizzare che l’aggiornamento annuale debba avere durata minima di 15 ore, ma non è proprio la stessa cosa.
Formazione periodica, assunzione e mantenimento degli incarichi di amministratore di condominio
Ai sensi dell’art. 71-bis, primo comma lett. g., disp. att. c.c. possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Niente formazione periodica? La nomina dev’essere considerata nulla ed ogni condomino potrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria per vederla invalidata. Questo genere di mancanza, infatti, non comporta la cessazione automatica dell’incarico come accade, ad esempio, per una condanna penale o un protesto (cfr. art. 71-bis, quarto comma, disp. att. c.c.).
In definitiva, quindi, la situazione degli obblighi formativi connessa all’assunzione degli incarichi (considerando l’interpretazione del concetto di cadenza annuale scelta dallo scrivente) è la medesima:
a) l’amministratore di condominio deve adempiere al proprio obbligo formativo per il primo anno entro il 9 ottobre 2015;
b) chi non adempie entro tale data, non potrà assumere incarichi per l’anno successivo, nemmeno sanando quella mancanza frequentando più ore nel corso dell’anno successivo;
c) di conseguenza verificata questa mancanza ciascun condomino potrà agire per ottenere l’accertamento di nullità della nomina per mancanza del requisito di formazione periodica.
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